CONFRATERNITA DEI CINTURATI DI
SANTA MARIA DEL SOCCORSO
STATUTO DEL 1777
Trascrizione dello Statuto del 1777 della
Confraternita di Santa Maria del Soccorso approvato dal Re.
Statuto della Laical Confraternità di Santa Maria della Consolazione o
sia del Soccorso nella Città di Campagna.
Regole da osservarsi dai Fratelli della Pia Laical Congregazione sotto
il titolo di Santa Maria della Consolazione o sia del Soccorso eretta dentro il
chiostro del Convento dei Padri Agostiniani della Città di Campagna.
I)
Che la detta Congregazione in rapporto allo Spirituale debba essere diretta da
un probo e zelante Ecclesiastico, eligendo, a nomine del Priore, con maggioranza
di voti segreti di Fratelli, il quale avrà la cura dell’amministrazione dei
SS. Sagramenti della Eucarestia e Penitenza, della S. Messa e delle istruzione
in tutte le giornate, nelle quali la detta Congregazione si terrà, senza che
possa il detto P. Spirituale o altro del Convento suddetto aver ingerenza alcuna
nella elezione degli Uffiziali, amministrazione, governo, o altra qualunque
cosa, che riguardi la temporalità di detta Congregazione.
II)
Per ciò che si appartiene al temporale debba della Congregazione esser
governata da tre Uffiziali Maggiori, cioè un Priore e due Assistenti, dal
Tesoriere ed altri Uffiziali Minori, la carica dei quali non possa durare più
di un anno, ne possono essere confermati detti Uffiziali se non a pieni voti, a
nemine discrepante, eccettuati solo il
Tesoriere e gli Economi, la carica dei quali dovrà essere annuale, con dovere
in fine anno dare conti di loro amministrazione ai razionali eligendi con
maggioranza dei voti segreti dei Fratelli nell’atto dell’elezione.
III) Che la elezione degli Uffiziali debba farsi nella
quarta domenica di novembre di ciascun anno precedente avviso di tutti i
Fratelli per otto giorni avanti, acciò possano intervenire nell’atto
dell’elezione suddetta con doversi prendere dal Segretario in un’urna i voti
segreti dei Congregati, i quali per l’inclusive o per l’esclusive si
distingueranno con palle nere o bianche, per darsi l’inclusiva a coloro che
avranno la maggioranza dei voti oltre la metà dei Congregati, con badarsi che
gli eligelidi siano dei più probi ed esemplari, non siano debitori della
Congregazione, e non siano congiunti fra loro fino al quarto grado di
consanguineità o di affinità de iure canonico inclusive.
IV) Che non siano ammessi per la vice sì attiva che
passiva tutti quei Fratelli, i quali nella mattina di detta domenica quarta di
novembre non si saranno confessati e comunicati, come altresì che possano e
debbano essere espulsi dalla detta Congregazione tutti quei Fratelli, i quali
mancheranno d’intervenire nella medesima per tre volte continue, e per
altrettante non si confesseranno e comunicheranno, restando a carico del
Direttore o del più probo Fratello, destinando a tal fine, prendere conto delle
descritte mancanze; ed all’incontro nella recezione dei nuovi Fratelli debba
inviolabilmente prodursi la fede de vita et moribus del Parroco, e senza questa
non si debba ammettere soggetto alcuno. Beninteso però, che la recezione debba
farsi precedente la maggioranza dei voti segreti dei Fratelli.
V) Niuna spesa farsi senza il mandato rescritto dal
Priore, Assistente e Segretario, altrimenti non sia bonata nei conti; e le
straordinarie possono farsi precedere conclusione della Congregazione.
VI) Che la Congregazione sia nell’obbligo, in
occasione d’infermità o di positivo bisogno, sovvenire nel modo che potrà
alle indigenze dei Fratelli, con soggiacere in morte dei medesimi a tutti quei
suffragi ed opere pie che sono state solite praticarsi nel tempo passato.
VII) Che il numero dei Fratelli non possa essere
maggiore di sessanta, acciò non si faccia confusione e non si dia intoppo al
servizio di Dio.
Assenso regio alle regole
della confraternita
Ed avendo considerato maturamente il tenore di dette Regole, poiché le medesime non
contengono cosa che pregiudichi la Real Giurisdizione ed il Pubblico, ma
semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione; perciò
precedente il parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza mio ordinario
consultore son di voto che possa Vostra Maestà degnarsi concedere tanto su le
medesime Regole quanto su la Fondazione della suddetta Congregazione il Regio
Assenso, coll’espressa clausola, insite per altre alla Sovranità, usque ad
Regium Beneplacitum con fargli spedire Privilegio in forma Regalis Camera Sancta
Clara, colle seguenti condizioni:
I) Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti, essendo
compresa nelle leggi di Ammortizzazione, e che siccome l’esistenza giuridica
di detta Congregazione comincia dal dì dell’impartizione del Regio Assenso
nella Fondazione e nelle Regole; così restino illese le ragioni delle parti per
gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima come corpo illecito ed
incapacità; il tutto a tenore del Regal Dispaccio dei 29 giugno prossimo
passato.
II) Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del Parroco.
III) Che le processioni ed esposizioni del Venerabile possano farsi
precedenti le debite licenze.
IV) Che i Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono e quelli che
si ascriveranno in appresso, non possono godere né la voce attiva né la
passiva, né avervi ingerenza neque directe neque indirecte.
V) Che nella reddizione dei conti di detta Congregazione s’abbia osservare il prescritto del Capo V.S. I. a seguito del Concordato.
VI) Che a tenore del Regal Stabilimento fatto nel 1742, quei che devono
essere eletti per Amministratori e Razionali non siano debitori della medesima e
che avendo altre volte amministrate le sue rendite e beni, abbiano dopo il
rendimento dei conti, ottenuta la debita liberatoria, e che non siano
consanguinei né affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado
inclusivo de iure civili.
E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cos'alcuna dalle
preinserte Regole senza il precedente Regal Permesso.
E questo in Napoli 15 marzo 1777.
Di Vostra Maestà umilissimo Vassallo e Cappellano.
M. Gennaro Arcivescovo di Cartagine.
I Confratelli si dividevano in due classi: Confratelli d’abito e
Confratelli di devozione; alla Confraternita potevano iscriversi tutti, purché
di età non superiore ai sessanta anni.