CONFRATERNITA DEI CINTURATI DI
SANTA MARIA DEL SOCCORSO
STATUTO UNICO PER LE CONFRATERNITE
DELL'ARCIDIOCESI DI
SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Titolo
I
Art. 2
- Ha lo
scopo di promuovere tra ì soci una vita esemplarmente cristiana con l’ascolto
della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l’inserimento
attivo nella vita della Chiesa locale.
Art. 3 - Cura la dignità del culto e l’animazione delle celebrazioni liturgiche nella Chiesa in cui ha sede; promuove, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative e, in caso di morte, provvede alla sepoltura dei soci e al loro suffragio, in ottemperanza alle proprie norme regolamentari.
Art. 4
- Collabora
con il Vescovo, il Parroco, il Padre spirituale, alla realizzazione dei piani di
azione pastorale della comunità diocesana.
Art. 5 - Possono far parte della Confraternita i battezzati di esemplare vita cristiana, previa domanda scritta di ammissione da sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza. Per i minori di anni 18 la domanda va controfirmata da chi ha la patria potestà. E’ consentita l’iscrizione in più Confraternite, purché non si ricoprano contemporaneamente incarichi direttivi e non si cumulino benefici di natura temporale.
Art. 6
- Con
l’accettazione il maggiorenne acquista lo stato di socio ed il libero
esercizio dei diritti conseguenti, ufficializzati con l’investitura.
Art. 7
- Non sarà
validamente accolto chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; chi
sia incorso nella scomunica; chi sia stato espulso da altre associazioni
cristiane; chi conduce una vita difforme dalla morale cristiana.
Art.
8 - Il Confratello:
1)
si accosta con frequenza ai sacramenti della Confessione e Comunione,
comunque almeno per il
precetto pasquale e in occasione della festa del Santo Titolare della
Confraternita;
2)
nutre sincera devozione verso il Titolare della Confraternita o il suo
Patrono;
3)
presta obbedienza alle direttive del Vescovo, del proprio Parroco, del
Padre spirituale, del Consiglio Direttivo della Confraternita;
4)
frequenta la catechesi parrocchiale e quella specifica della
Confraternita che dev’essere almeno mensile;
5)
si impegna, secondo le proprie attitudini e capacità, nell’esercizio
della carità e dei bisogni della comunità;
6)
prende parte alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della
Confraternita in onore del Titolare o del Santo Patrono e alle processioni
ordinarie e straordinarie, indossando l’abito proprio della Confraternita o il
relativo segno di distinzione. Alle
processioni il Presidente e ciascun membro partecipa con le insegne proprie del
grado.
Art. 9 – All’atto dell’iscrizione, il Confratello versa la quota di
ingresso e annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dal Consiglio
Direttivo e approvate dall’Ordinario Diocesano che gli danno diritto di essere
inumato nel terreno della Confraternita, purché ci sia disponibilità.
Se maggiorenne ha diritto:
a)
di partecipare con voce attiva alle Assemblee;
b)
di accedere alle cariche sociali;
c)
di ottenere le per sé, e per i soci minori di cui ha la patria potestà,
la concessione di un loculo eventualmente disponibile.
Art. 10 – E’ espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, comprese le processioni funerarie, farsi sostituire da estranei, o fare indossare l’abito e i simboli della Confraternita a non soci, anche se la richiesta parte dalla famiglia del defunto.
Art. 11
- Il
Confratello inosservante dei propri doveri, o che si sia allontanato dalla
comunione della Chiesa, o che sia causa di disturbo, o intralcio nella vita
della Confraternita, o che si sia reso moroso per un periodo consecutivo di due
anni, incorre nella sospensione, e nei casi gravi, nell’espulsione.
La decisione di sospensione o di espulsione spetta al Consiglio
Direttivo della Confraternita e dev’essere comunicata entro 15 giorni alla
Curia. Resta salvo il diritto di
ricorso all’ordinario entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione del
provvedimento.
L’espulso perde ogni diritto di ordine spirituale e temporale e, se
concessionario di loculo, ha l’obbligo di restituirlo, se non ancora
utilizzato, dovendosi ritenere decaduto di diritto dalla relativa concessione.
L’espulso non può più appartenere ad altra Confraternita.
Art. 12 - Sono organi della Confraternita:
·
il Padre
spirituale
·
il
Consiglio Direttivo
·
l’Assemblea
·
i
Revisori dei conti.
Art. 13
- Il Padre spirituale è di nomina vescovile (can. 317, par. 1).
Rimane in carica finché non viene sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna
il cammino e l’orientamento spirituale della Comunità in stretta
collaborazione alle direttive del Parroco del territorio; interviene a qualsiasi
livello nella vita della Confraternita, nel rispetto delle specifiche
competenze; fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di parere obbligatorio,
ma non vincolante; ha la responsabilità degli adempimenti assunti in ordine ai
legati e ai suffragi dei soci defunti; dispone per le celebrazioni liturgiche.
Art. 14
- Qualora la
Confraternita non ha un proprio Padre spirituale, svolge tale ufficio con tutti
i diritti e doveri il Parroco del luogo dove ha sede la Confraternita.
Art. 15
- Il Consiglio Direttivo,
prima che
inizi il suo mandato, presta giuramento avanti all’Ordinario o al suo Delegato
di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il
disposto del can. 1283 del C.D.C..
Art. 16
- Il
Consiglio Direttivo è composto dal Padre spirituale, membro di diritto e,
normalmente, da 5 membri, eletti dall’Assemblea dei soci salvo il caso di
riduzione a 3, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20.
Dura in carica un triennio. Si riunisce su invito del Presidente, ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno
due Consiglieri o dal Padre spirituale.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l’ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 17
- Il
Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente uscente o dal Padre
spirituale, dopo la legittima e valida votazione degli eletti, nomina tra i suoi
membri il Cassiere e il Segretario.
Art. 18
- Il
Consiglio può cooptare nel Consiglio stesso, con voto consultivo, altri
confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: l’animatore
liturgico, l’animatore della carità, l’addetto al cimitero, quando la
Confraternita ha cimitero o cappella cimiteriale propria.
Durano in carica sino allo scadere del Consiglio in carica.
Art. 19 - Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria
amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della
Confraternita. L’amministrazione
straordinaria è regolata dall’art. 46 del presente Statuto.
Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite ordinarie e straordinarie dell’Assemblea, da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci revisori e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e da presentare all’Ufficio Amministrativo della Curia.
Il tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287
C.D.C., che prevedono:
- di redigere accuratamente un dettagliato inventario dei beni immobili,
dei beni mobili, sia preziosi, sia comunque riguardanti i beni culturali, con la
loro descrizione e la loro stima e di depositare nell’archivio della Curia una
copia dell’inventario suddetto e gli Atti originali (documenti o atti
notarili) relativi ai beni di cui sopra (can. 1283, 2’ e 1284, 9’ del
C.D.C.);
- di impiegare per le finalità della Pia Associazione il denaro
eccedente le spese e di collocarlo utilmente (can. 1284,6);
- di osservare la nonnativa prevista dalla legge canonica e civile e
delle Delibere della C.E.I. e del Vescovo per l’acquisto dei beni, la loro
alienazione e per qualsiasi contratto riguardante i beni suddetti.
Art. 20
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confratemita.
Presiede le riunioni del Consiglio; ha la firma sociale; accetta i
versamenti di qualunque natura che venissero fatti a favore della Confraternita;
autorizza i mandati di pagamento.
Art. 21 - Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi ne sia impedito o cessa dall’attività per qualsiasi motivo.
Art. 22 - Il Cassiere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili; riscuote le quote di ammissione e le quote sociali ed ogni altro introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; dà esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Presidente e dal Vicepresidente con firma congiunta.
Art. 23 - Il Cassiere ha anche il compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l’inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.
Art. 24
- Il Segretario
redige i
verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria; invia le
convocazioni delle riunioni con l’ordine del giorno; aggiorna l’albo dei
Confratelli e l’inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità
dell’Archivio.
Art. 25
- L’Animatore liturgico
guida le
sacre liturgie, disponendo i turni dì servizio afl’altare.
Ha fi compito di conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri.
Vigila sulla pulizia e il decoro della Chiesa.
Art. 26
-L’Animatore della carità
sensibilizza
i confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima la
attuazione.
Art. 27
- L’Addetto al cimitero,
attua le
iniziative del Consiglio Direttivo, disposte per l’inumazione dei confratelli
e la conservazione dei loro resti mortali; vigila sulla pulizia e il decoro
della cappella cimiteriale e del terreno di inumazione.
Art. 28
- Il Collegio dei Sindaci revisori, obbligatorio
per le Confraternite con più di 20 membri, è composto da 3 Confratelli
effettivi e uno supplente eletti dall’assemblea dei soci indetta per
l’approvazione del bilancio. Resta
in carica un triennio. Verifica la
legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relazione
all’Assemblea.
Art. 29
- Le cariche
non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito di servizio reso
alla Comunità.
Art. 30
- L’Assemblea
è l’organo
sovrano della Confraternita. Ne
fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il
18° anno di età. E’ convocata mediante avviso almeno 15 gg. prima della data
fissata, da affiggere all’ingresso della Chiesa, o nella sede sociale della
Confraternita, o in altro posto idoneo, o inviato a tutti i confratelli aventi
diritto. L’avviso conterrà il
giorno e l’ora in cui sarà tenuta e il relativo ordine del giorno.
E’ validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero degli aventi diritto.
Art. 31
-
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica entro la fine
di febbraio di ciascun anno solare discute e approva il bilancio consuntivo e
preventivo; decide inoltre, su tutte le questioni che il Consiglio ritiene
opportuno demandarle. Per la
validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art. 32
–
L’Assemblea dei soci è anche convocata ogni qualvolta un terzo dei
confratelli ne faccia richiesta scritta, o quando il Parroco del territorio, o
il Padre spirituale, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 33 - L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Presidente entro la prima domenica di dicembre. Se questi è inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice presidente o da chi ne esercita le funzioni. In caso di mandato commissariale è convocata dal Commissario entro un triennio dalla data di nomina. E’ presieduta dal Delegato dell’Ordinario senza diritto di voto.
Art. 34 - Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza del proprio mandato, forma la lista di tutti gli eleggibili, da sottoporre all’assenso previo dell’Ordinario. L’elenco dei membri da eleggere dev’essere corredato dalle attestazioni che i candidati hanno i requisiti previsti dall’art. 8 e, inoltre, che da almeno tre anni sono soci della Confraternita. Non può essere candidato, se non con l’interruzione almeno di un triennio, chi è stato consigliere per due trienni consecutivi, salvo il caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di confratelli idonei e disponibili. L’impossibilità va preventivamente sottoposta al giudizio dell’Ordinario, che può dispensare secondo la sua prudenza.
Art. 35
- La lista
dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i
mezzi che si riterrà più opportuno, contemporaneamente all’avviso di
indizione dell’Assemblea.
Art. 36
- Il
Consiglio costituisce il Seggio elettorale, formato dal Presidente e da due
scrutatori, assistiti dal Segretario.
Art. 37
- Le schede
elettorali, comprendenti i nomi di tutti gli eleggibili, ai fini della validità
del voto, devono essere vidimate dal Presidente della Confraternita.
Art. 38 - Il
Presidente del seggio, al termine dell’Assemblea, dà inizio alle operazioni
di voto, che si chiuderanno quando l’ultimo elettore presente in aula avrà
imbussolato la sua scheda. Gli
elettori voteranno senza soluzione di continuità.
Se qualche elettore, presente in aula, non si presenta a votare, sia
considerato assente per tutto il turno elettorale e si annoti nel verbale tale
assenza.
Art. 39 - Dev’essere, comunque, assicurata la segretezza nell’espressione del voto.
Art. 40
- Ogni
elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio
Direttivo da eleggere. Il
Presidente e il Vicepresidente devono avere almeno la licenza media inferiore.
L’Ordinario può dispensare dal possesso di tale titolo pro
suo prudente judicio.
Art. 41
- A chiusura
delle votazioni, il Presidente del Seggio dà inizio allo scrutinio dei voti.
Alla fine sarà redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria
dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall’art. 16.
Risulteranno eletti Presidente e Vicepresidente i candidati che avranno
raggiunto la metà dei voti dei presenti più uno.
Se nessuno dei votati raggiunge tale maggioranza, si ricorre al
ballottaggio fra i primi tre. Saranno
Presidente e Vicepresidente chi avrà ottenuto più voti fra i tre. Gli altri membri, da eleggere per il Consiglio, entrano a far
parte del medesimo a maggioranza relativa.
A parità di voti, precede il socio più anziano di appartenenza alla
Confraternita. In caso di uguale
anzianità, prevale la maggiore età.
Art. 42 - Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Art. 43 - La Confraternita trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità:
·
dalle
rendite del proprio patrimonio;
·
dalle
quote iniziali e annuali associative;
·
da ogni
altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 44 - L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 45
-
L’Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo,
salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso
di negligenza, secondo il disposto dei cann. 1276-1279 del Codice di Diritto
Canonico.
Art. 46
- Per la
validità degli Atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo
deve munirsi del parere obbligatorio dell’Assemblea e, se destinati ad
incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio,
anche dell’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano, a norma del can.
1281 del C.D.C.. Gli Atti, eccedenti i limiti e le modalità
dell’Amministrazione ordinaria, vengono fissati dall’Ordinario, udito il
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Art. 47 - Il Consiglio Direttivo nell’amministrazione dei beni:
·
osserva
le disposizioni canoniche e civili;
·
tiene in
ordine i libri delle entrate e delle uscite;
·
redige lo
stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno,
corredandoli della relativa documentazione da presentare all’Uff. Amm.vo Dioc.
entro il 31 marzo seguente per l’approvazione;
·
redige
annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite da presentare in Curia
come il precedente.
Art. 48
- La
Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire
secondo il disposto del can. 1263, alle necessità della Diocesi in proporzione
ai propri redditi, secondo le disposizioni della C.E.I. Inoltre, non mancherà
di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le
direttive del Vescovo.
Art. 49 - La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo, secondo le norme del Codice del Diritto Canonico vigente.
Art. 50 - Spetta soltanto all’Ordinario Diocesano sospendere dalle sue funzioni per gravi motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nominerà il Commissario, che reggerà la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale, salvo disposizione diversa del Vescovo, non deve superare la durata di 3 anni.
Art. 51
- La
estinzione e la soppressione della Confraternita è di competenza del Vescovo
diocesano secondo le norme del Diritto Canonico vigente.
Art. 52
-
Il presente
Statuto diventa obbligatorio per tutte le Confraternite dell’Archidiocesi di
Salerno - Campagna - Acerno, dal 31 ottobre 1992.
Eventuali variazioni vanno approvate dall’ordinario Diocesano, pena la
invalidità.
Art. 53
- Per quanto
non disposto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del vigente
Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni pubbliche ecclesiastiche e
all’amministrazione dei loro beni.
Art. l. Istituzione
- E’
costituita la Consulta Diocesana per le Confraternite per la Chiesa di
Salemo-Campagna-Acemo.
Art. 2. Composizione
- E’
formata da tutti i Presidenti (i priori) dei Consigli Direttivi delle singole
Confraternite della Diocesi, che restano in carica per il periodo del loro
mandato.
Art. 3.
La Consulta
ha il compito di promuovere e coordinare le attività e le iniziative da
prendere a livello diocesano per lo sviluppo della vita confraternale e la
funzionalità dei suoi organismi.
Art. 4. Convocazione - La Consulta, convocata e presieduta dall’Ordinario
o dal Suo Delegato per le Confraternite, si riunisce in via ordinaria almeno una
volta l’anno; in via straordinaria per l’elezione dei membri del Consiglio
di Presidenza e ogni qual volta lo ritenga utile ed opportuno lo stesso
Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta sottoscritta da un minimo di un
terzo dei Consultori.
Art. 5. Presidenza
- Il
Consiglio di Presidenza è l’organo direttivo ed esecutivo della Consulta.
E’ formato dall’Ordinario o suo Delegato e da 1 0 membri, di cui 5
eletti, con voto segreto, a maggioranza semplice dalla Consulta e 5 di nomina
dell’Ordinario.
Venendo a mancare un membro del Consiglio di Presidenza, se eletto,
subentra il primo dei non eletti; se nominato, l’ordinario provvede alla sua
sostituzione.
Art. 6.
I membri del
Consiglio di Presidenza conservano il loro mandato per un triennio e sono
rieleggibili e decadono dall’incarico quando non sono più rappresentanti
della propria Confraternita.
Art. 7.
Il Consiglio
di Presidenza nella prima riunione, convocato e presieduto dall’Ordinario o
dal suo Delegato, con voto segreto e a maggioranza semplice elegge tra i suoi
membri: il Vice Delegato, l’Economo e il Segretario.
Art. 8. Normalmente è presieduta dall’Ordinario o dal suo Delegato e in sua assenza dal Vice Delegato; si riunisce almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta ne farà richiesta l’ordinario o la metà. dei membri del Consiglio.
Art. 9.
Programma le
attività delle Confraternite a livello diocesano, in sintonia con gli indirizzi
pastorali della Diocesi.
Può essere consultata dall’ordinario sui ricorsi che dovessero
pervenire dalle Confraternite e dai Consigli Direttivi.
Delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
L’Ordinario o il Delegato non ha diritto di voto, tuttavia ogni
delibera, prima di essere messa ai voti, deve essere munita del suo assenso o
del suo parere favorevole.
Art. 10. Il Vice Delegato, presiederà
le riunioni del Consiglio in assenza del Delegato ed eserciterà quelle mansioni
che il Consiglio stesso gli affiderà.
Art. 11.
L’Economo promuoverà in seno al Consiglio quelle iniziative di ordine economico
che consentano alla Consulta e al Consiglio stesso di svolgere quelle attività
programmate.
Curerà la conservazione del denaro.
Terrà il libro cassa in cui registrare le entrate e le uscite con le
relative certificazioni. A fine di
ogni anno solare presenterà al Consiglio il
bilancio consuntivo e preventivo, da portare poi all’approvazione della
Consulta.
Art. 12. Il Segretario curerà,
su mandato dell’Ordinario, l’invio dell’avviso di
convocazione con il relativo ordine del giorno.
Redigerà i verbali delle riunioni sia del Consiglio di Presidenza, che
della stessa Consulta.
Art. 13.
Per quanto
non previsto nella presente normativa, si farà riferimento ai canoni del Codice
Canonico, o alle direttive dell’Ordinario.