CONFRATERNITA DEI CINTURATI DI

SANTA MARIA DEL SOCCORSO


REGOLAMENTO


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PREMESSA

Questo documento scaturisce dalla esigenza di adeguare il preesistente regolamento della Confraternita di Santa Maria del Soccorso al mutato contesto storico-culturale in cui oggi opera la Confraternita stessa.

Esso è sintesi di principi tratti esclusivamente dal vigente Codice di Diritto Canonico e dallo Statuto Unico per le Confraternite ufficiale per l’Archidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, sulla cui falsariga sono state rielaborate le norme del vecchio regolamento.

Si compone di una enunciazione di “principi fondamentali” curata dal Padre Spirituale e di ottantanove articoli divisi in dodici Titoli.


PRINCIPI FONDAMENTALI

“La carità non tiene conto del male ricevuto” (1 Cor. 13,5)

 (Norma delle Norme)

La mutua e continua carità è per le persone che fanno parte della Confraternita di S. Maria del Soccorso, la base della loro vita in ogni suo aspetto.

 Fine generale:

E’ la perfezione della carità, da raggiungere vivendo la spiritualità evangelica e mariana, avendo la Confraternita di S. Maria del Soccorso un particolare legame con Maria SS.

Fine specifico:

La Confraternita di S. Maria del Soccorso, nella fedeltà alla esperienza dello Spirito che ne ha guidato la fondazione e lo sviluppo, cerca di meritare il dono di Maria che è Soccorrere gli altri: “Eccomi sono la serva del Signore”. (Lc. 1, 38)

Su questa base si impegna ad operare una profonda comunione fraterna e di testimonianza non solo tra i membri della Confraternita ma tra tutti i fedeli della Chiesa Cattolica in Campagna.

Mira anche attraverso il dialogo con le persone di buona volontà ad operare insieme a loro per finalità comuni.

Le persone che fanno parte della Confraternita di S. Maria del Soccorso intendono camminare sulla strada del Magistero della Chiesa; si applicano ad amare con tutto il cuore, la mente e le forze, Dio-Amore e il prossimo, attuando il Comandamento Nuovo di Gesù: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ha amato voi”. (Gv. 15, 12)


Titolo  I

Costituzione – Denominazione – Scopo

 

Art. 1         La Confraternita, sotto il Titolo di Santa Maria del Soccorso, della Cintura, della Consolazione, costituita canonicamente nella prima metà del XIV secolo e e riconosciuta civilmente nel 1777, ha sede nella Chiesa della SS. Annunziata in Campagna (SA), nel proprio Oratorio.
            E’ una associazione pubblica di fedeli, dotata di personalità giuridica, retta in conformità ai Cann. 312 – 320 del vigente Codice di Diritto Canonico.
            E’ iscritta, dal 01 Giugno 1987, al n.° 55 del Pubblico Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Salerno.

 

Art. 2         Le finalità che si prefigge sono:


Titolo  II

Soci

 

Art. 3         Può far parte della Confraternita il battezzato di esemplare vita cristiana e di provata onestà di età non inferiore a 18 anni.

 

Art. 4         Non può essere accettato chi:

 

Art. 5         La Confraternita, per antica tradizione, non può avere più di 60 iscritti regolari. I successivi iscritti sono considerati soprannumerari ed inseriti in un elenco a parte e sono ammessi secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente regolamento.

 

Art. 6         Chi aspira a far parte della Confraternita deve rivolgere domanda scritta al Presidente.

 

Art. 7         Il Presidente presenta la richiesta al Consiglio Direttivo, con la presenza del Padre spirituale, che decide a maggioranza sull’ammissione.

Nella prima seduta dell’Assemblea dei Confratelli il Presidente presenta il nominativo del nuovo aspirante Confratello e soltanto se emergono gravi motivi di non ammissione la domanda è ridiscussa dal Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio inappellabile.

 

Art. 8         L’accoglimento della domanda è comunicato dal Presidente all’interessato fissando la data dell’investitura che avverrà dopo un anno di formazione e di prova.

Per il non ammesso la comunicazione è inviata all’interessato con una motivazione specifica e caritatevole.

 

Art. 9         Il nuovo Confratello versa una quota di ammissione aggiornata dal Consiglio Direttivo ed è registrato nel libro dei Confratelli e nell’Albo esposto nella sede della Confraternita.

Tutti i Confratelli versano annualmente la quota sociale aggiornata dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio fissato dal Direttivo stesso.


Titolo  III

Investitura del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dei nuovi Confratelli

 

Art. 10         Nei giorni successivi alla conferma dell’Ordinario, il Presidente nuovo eletto riceve dal Padre Spirituale l’investitura, inserita nella Santa Messa alla quale intervengono tutti i Confratelli.

Durante la Messa, il neo eletto in divisa con la mano sopra il Vangelo dopo l’omelia, accompagnato dal Presidente uscente, pronuncia la seguente formula:

“Davanti alla effigie di Santa Maria del Soccorso e toccando il Santo Vangelo, mi impegno di osservare lo Statuto e il Regolamento della Confraternita, di curare gli interessi del Pio sodalizio e di esplicare i doveri della mia carica per il sommo onore di Santa Maria del Soccorso. Questo prometto chiedendo al Signore di aiutarmi con la Sua grazia e la Sua benedizione.”.

Gli altri membri del Consiglio giurano, uno alla volta, dopo il Presidente leggendo la stessa formula.

Successivamente il Presidente scambia con  tutti i Confratelli il saluto e l’abbraccio fraterno.

 

Art. 11         Investitura dei nuovi Confratelli. I nuovi Confratelli indossano solo il camice bianco ed il cordone, entrano in Chiesa partendo dall’ingresso, in corteo, con i Confratelli anziani ed il celebrante. Si dispongono ai lati del presbiterio. Dopo la lettura del Vangelo e l’Omelia, il Presidente chiama uno per volta i nuovi Confratelli facendo loro pronunciare la formula dell’impegno toccando il Vangelo.

La formula è la seguente:

      “Io (nome e cognome) per accrescere sempre più la devozione a Maria SS. della Consolazione, e per mettermi sotto la sua speciale protezione, come mia Protettrice, Avvocata e Madre, mi unisco a tutti i suoi figli Cinturati, aggregandomi a questo Pio Sodalizio della Cintura gloriosa e benedetta.

      Da oggi innanzi risolvo fermamente di adoperarmi con tutte le mie forze a promuovere la sua gloria e propagare il suo culto, facendo aperta professione di essere tutto di Gesù e Maria con l’osservanza della legge santa di Dio e della Chiesa.

      Nel tempo stesso intendo partecipare alle Sacre Indulgenze della Cintura di Maria e godere del bene spirituale, che si fa da tutti i Cinturati in soddisfazione dei miei peccati ed in suffragio delle Anime del Purgatorio.

      Per fare una santa vita ed una santa morte mercé le incessanti consolazioni di Maria Vergine della Cintura, oggi e sempre ripeterò con la Chiesa:

Sancta Maria, Mater Consolationis, ora pro nobis.”

Ad ognuno il Presidente fa indossare la mozzetta e la medaglia, se si tratta di un Confratello, o lo scapolare, se si tratta di una Consorella, ed il celebrante dice: “Ricevi le insegne del Pio sodalizio di Santa Maria del Soccorso e sii fedele ai suoi regolamenti per il sommo onore di Dio”.

Il Confratello risponde: “Amen”.

Una volta indossata la mozzetta o lo scapolare il neo Confratello occupa il posto tra gli altri Confratelli.


Titolo IV

Funzionamento della Confraternita

Doveri e diritti dei Confratelli

 

Art. 12         Il Confratello, dopo la sua definitiva ammissione, che avviene con l’investitura, acquista la voce attiva e gode di tutti i diritti a lui spettanti.

 

Art. 13         Gli iscritti sono tenuti all’osservanza dei doveri della vita cristiana testimoniandola.

 

Art. 14         Deve accostarsi con frequenza ai sacramenti della Confessione e Comunione, o almeno: per il precetto pasquale; in occasione della festa del Santo Titolare della Confraternita (vestito con la divisa della Confraternita) e durante l’investitura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione o dei nuovi Confratelli.

 

Art. 15         Deve prendere parte alle particolari celebrazioni liturgiche e alle processioni ordinarie e straordinarie indossando l’abito della Confraternita.

E’ tenuto a partecipare a tutte le funzioni ufficiali della Confraternita ed in particolare alla novena in onore di Santa Maria del Soccorso, nonché alle seguenti processioni: S. Antonio Abate; festa del Santo Patrono S. Antonino Abate (14 febbraio); Venerdì Santo; Corpus domini; S. Maria del Soccorso; SS. Nome di Dio; Santo patrono di altre Confraternite di Campagna.

In tali occasioni i Confratelli si radunano nei locali della sede della Confraternita almeno 30 minuti prima dell’orario di uscita della processione.

E’ tenuto inoltre a frequentare la catechesi specifica della Congrega che deve essere almeno mensile.

 

Art. 16         Il Confratello che per motivi di famiglia, di salute o di lavoro si trovi lontano dalla sede della Confraternita è dispensato dall’obbligo di partecipazione di cui al precedente articolo.

 

Art. 17         E’ espressamente proibito farsi sostituire da estranei o fare indossare l’abito e i simboli della Confraternita ai non soci.

 

Art. 18         Ha diritto di partecipare con voce attiva alle assemblee e di accedere alle cariche sociali.

 

Art. 19         In caso di morte di un Confratello la Confraternita partecipa in corteo, con gli abiti e le insegne tradizionali, al funerale disponendosi in fila davanti alla bara sulla quale è altresì apposto il simbolo della Confraternita. Entro un mese si celebra una Santa Messa di suffragio nella Chiesa di appartenenza della Confraternita.

In caso di morte di un Confratello o di un suo parente od affine entro il primo grado la Confraternita provvede alla affissione dei manifesti di partecipazione al lutto.

 

Art. 20         Il Padre spirituale, il Consiglio e tutti i Soci hanno cura speciale dei Confratelli gravemente infermi, o altrimenti bisognosi, assistendoli, confortandoli e preparandoli a ricevere i Sacramenti e, se è necessario, assistendoli anche economicamente.


Titolo V

Abiti ed Insegne della Confraternita

 

Art. 21         L’abito dei Confratelli è costituito da:

Per ragioni di immagine è opportuno indossare sia pantaloni che scarpe di colore scuro.

 

Art. 22         L’abito delle Consorelle è costituito da:

 

Art. 23         Il Confratello riceve in uso la mozzetta, il cingolo e la medaglia, che comunque restano custoditi nella sede della Confraternita; è responsabile personalmente della cura degli stessi ed in caso di  smarrimento o danno irreparabile è tenuto al rimborso del corrispondente valore reale.

 

Art. 23 bis La Consorella riceve in uso lo scapolare che comunque resta custodito nella sede della Confraternita; è responsabile personalmente della cura dello stesso ed in caso di  smarrimento o danno irreparabile è tenuta al rimborso del corrispondente valore reale.

 

Art. 23 ter Onde garantire la uniformità dei veli delle Consorelle, la scelta degli stessi è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che provvede direttamente al loro acquisto ed alla redistribuzione alle Consorelle, che sono tenute al rimborso del corrispondente valore reale.

         Non è consentito utilizzare veli diversi da quelli scelti a norma del precedente comma,  a pena di esclusione dal corteo processionale.

 

Art. 24         Ciascun Confratello provvede all’acquisto, a proprie spese, della veste bianca e del relativo cappuccio, all’atto di ammissione nella Confraternita, e ne cura la manutenzione e la custodia.

Ciascuna Consorella provvede all’acquisto, a proprie spese, dei capi costituenti l’abito, all’atto di ammissione nella Confraternita e ne cura la manutenzione e la custodia.

I capi di abbigliamento suddetti, nessuno escluso, devono essere al momento dell'utilizzo in ottime condizioni evitando differenze evidenti di tonalità nei colori.

I requisiti previsti dai precedenti articoli sono tutti inderogabili; la loro mancanza è causa di esclusione dalla partecipazione alla funzione pubblica o privata per la quale è richiesto l'uso di abiti ed insegne tradizionali della Confraternita.

 

Art. 25         I membri della Confraternita indossano gli abiti e le insegne nei locali della sede, prima di uscire in processione, ed ivi sono obbligati a toglierseli al termine dell’utilizzo, salvo casi eccezionali previa esplicita autorizzazione  da parte del Presidente.

 

Art. 26         L’ordine da seguire per la formazione del corteo processionale è determinato dall’età e dal grado.

Apre il corteo il Crocifisso il cui portatore viene affiancato da due Confratelli che si alternano nel portare la Croce, quindi seguono le Consorelle ed i Confratelli disposti in fila per due, dal più giovane al più anziano. Il corteo è chiuso dal Presidente che è affiancato dal Segretario e dal Cassiere, preceduti dagli altri membri del Consiglio Direttivo.

E’ vietato allontanarsi dal corteo senza autorizzazione del Presidente.

Durante tutto lo svolgimento della processione va tenuto un comportamento adeguato alla solennità dell’evento.

 

Art. 27         Qual’ora la processione si svolge in orario serale si utilizzano le candele, dotate di appositi bicchieri raccogli cera, le quali vengono portate rivolte verso l’esterno del corteo.

 

Art. 28         Ulteriori insegne della Confraternita sono: lo stendardo ed il gonfalone.

Lo stendardo è costituito da un drappo di seta azzurra di forma triangolare avente, all’estremità del lato di base, due fiocchi e con bordatura in frangia dorata, contenente al centro l’immagine di S. Maria del Soccorso circondata da stelle in filo d’oro su entrambi i lati; sostenuto da un’asta in legno recante alla estremità  una corona sormontata da una croce.

Lo stendardo viene utilizzato in occasione della processione del Corpus Domini, della Madonna del Soccorso ed in casi straordinari.

Il gonfalone è costituito da un drappo di seta pentagonale con ricami in oro nella parte anteriore e indicazione della Confraternita nella parte posteriore, con bordatura in frangia dorata e fiocchi laterali.

Il gonfalone viene utilizzato applicato al Crocifisso, tranne che in occasione della processione del Venerdì Santo o in altre processioni di passione.


Titolo  VI

Sospensione ed espulsione

 

Art. 29         Il Confratello inosservante dei propri doveri o che si sia allontanato dalla Comunione della Chiesa o che  sia  causa di disturbo o di intralcio nella vita della Confraternita o che si sia reso moroso per un periodo consecutivo di due anni, o che non abbia ottemperato alle eventuali spese straordinarie proposte dall’Assemblea, incorre nella sospensione e se non sono eliminati i motivi entro un mese dalla comunicazione scritta, il Consiglio ne delibera l’espulsione.

 

Art. 30         Il Confratello che non partecipa, senza giustificato motivo, alla vita della Confraternita non ottemperando pertanto a quanto disposto dagli artt. 14, 15 e 16 è ammonito per iscritto se le assenze ingiustificate sono più di tre - nel primo anno.

La causa dell’assenza deve essere comunicata al Presidente, prima dell’assemblea, della catechesi o di eventuali incontri ordinari o straordinari.

 

Art. 31         Nel secondo anno solare i Confratelli assenti per tre volte, anche con giustificato motivo, sono sospesi d’ufficio dal Pio sodalizio, salvo gravi motivi che il Consiglio Direttivo valuta di volta in volta.

 

Art. 32         Il socio impossibilitato a partecipare alla vita della Confraternita, a causa dell’età o di grave malattia, a richiesta, è iscritto nell’apposito elenco dei soci onorari e può prendere parte, anche in abito, alle varie funzioni religiose; non ha però voce attiva nelle assemblee.

 

Art. 33         Chi offenda gravemente la Confraternita, l’Ordinario, il Padre Spirituale, il Presidente o un Confratello per ragioni relative alla vita della Confraternita, e l’offesa è recata per mezzo della stampa, con scritti o con altro mezzo di pubblicità, è espulso dalla Confraternita se non chiede scusa, con mezzi analoghi, entro un mese, a far data dall’invito rivoltogli dal Presidente.

         In ipotesi di offesa non grave si applica la sospensione da tre mesi ad un anno, secondo la prudente valutazione del Consiglio Direttivo, in ogni caso il sospeso è obbligato a chiedere scusa in forma scritta all’offeso.

Art. 34         La decisione di sospensione o di espulsione spetta al Consiglio Direttivo e deve essere comunicata entro 15 giorni alla Curia.

Resta salvo il diritto di ricorso all’Ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

Art. 35         L’espulso perde ogni diritto d’ordine spirituale e temporale ed ha l’obbligo di restituire qualsiasi cosa ricevuta in uso.


Titolo  VII

Confratelli di Devozione

 

Art. 36         La Confraternita, seguendo una antica tradizione, favorisce il nascere di una gruppo di persone devote a Santa Maria del Soccorso, particolarmente sensibili a collaborare per l’incremento della devozione e dell’amore per la Madonna, la cui vita associativa è regolata da particolari norme contenute in un apposito regolamento.

La richiesta dell’ammissione è inoltrata al Presidente della Confraternita e per la stessa trova applicazione quanto disposto dagli artt. 6 e ss. del presente regolamento.


Titolo  VIII

Novizi

 

Art. 37         Sono ammessi quali Novizi le persone, di 16 anni compiuti, appartenenti a famiglie cristiane, di puri sentimenti cristiani e di buona condotta.

 

Art. 38         Alla domanda indirizzata al Presidente e controfirmata dal genitore o chi per lui se minore di età, deve essere allegato il certificato di Battesimo  e Cresima, rilasciato dal proprio Parroco.

 

Art. 39         L’aspirante Novizio può essere iscritto ad Associazioni religiose e cattoliche, però è tenuto a partecipare alle funzioni e processioni proprie della Confraternita anche se in dette occasioni intervengono le Associazioni alle quali egli appartiene.

 

Art. 40         Il Novizio iscritto ha gli stessi benefici spirituali e materiali dei Confratelli in vita e in morte.

Non ha voce  attiva o passiva nella Confraternita.

 

Art. 41         Al compimento del noviziato, il Novizio è iscritto nell’Albo dei Confratelli soprannumerari o effettivi, secondo i posti vacanti

 

Art. 42         I Novizi osservano vita Cristiana, si accostano almeno una volta l’anno alla S. Comunione, oltre le feste di precetto e quelle proprie della Confraternita.

 

Art. 43         I Novizi sono alle dirette dipendenze del maestro dei Novizi, all’uopo espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, che deve istruirli nella dottrina Cristiana.

 

Art. 44         All’atto dell’investitura debbono obbedienza al Presidente e debbono rivolgersi a  lui per motivi personali o disciplinari.

 

Art. 45         Durante lo svolgimento delle funzioni, i Novizi indossano gli abiti propri della Confraternita.

 

Art. 46         I Novizi partecipano alle funzioni con solerzia e serietà, seguendo le Preghiere e gli Inni nell’ordine stabilito. Osservano buona condotta morale e familiare, gloriandosi sempre di essersi messi sotto la protezione di Santa Maria del Soccorso glorificandola sempre ed ovunque.


Titolo  IX

Organi Sociali

 

Art. 47         Sono organi della Confraternita:

 

Art. 48         Il Padre spirituale è di nomina vescovile. Rimane in carica finché non è sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna il cammino e l’orientamento spirituale della Comunità in stretta collaborazione alle direttive col Parroco del territorio; interviene a qualsiasi livello nella vita della Confraternita, nel rispetto delle specifiche competenze; fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di parere obbligatorio, ma non vincolante; ha la responsabilità degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi dei soci defunti; dispone per le celebrazioni liturgiche.

 

Art. 49         Qualora la Confraternita non ha un proprio Padre spirituale, svolge tale ufficio, con tutti i diritti e doveri, il Parroco del luogo dove ha sede la Confraternita.

 

Art. 50         Il Consiglio Direttivo, prima che inizi il suo mandato, presta giuramento, davanti all’Ordinario o al suo Delegato, di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il disposto del can. 1283 del C.D.C.

 

Art. 51         Il Consiglio Direttivo è composto dal Padre spirituale, membro di diritto e, normalmente, da cinque membri, eletti dall’Assemblea dei soci salvo il caso di riduzione a tre, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20.

Dura in carica un triennio.

Si riunisce su invito del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Padre spirituale.

Per la validità delle delibere è necessaria  la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso in cui nel corso del triennio venga a mancare un  membro del Direttivo, per la sua sostituzione subentra il primo dei non eletti tenendo conto dell’ordine della graduatoria delle elezioni. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

 

Art. 52         Il Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente o dal Padre spirituale, dopo la legittima e valida votazione degli eletti, nomina tra i suoi membri il Cassiere ed il Segretario.

 

Art. 53         Il Consiglio può cooptare nel Consiglio stesso, con voto consultivo, altri Confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: l’animatore liturgico, l’animatore della carità, il maestro dei Novizi, l’addetto al cimitero, quando la Confraternita ha una cappella cimiteriale propria o terreno comunale.

Decadono insieme con il Consiglio.

 

Art. 54         Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Confraternita.

L’amministrazione straordinaria è regolata dall’art. 85 del presente Regolamento.

Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite ordinarie e straordinarie da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci revisori e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e da presentare all’Ufficio Amministrativo della Curia.

Il tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287 del C. D. C., che prevedono:

 

Art. 55         Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confraternita; presiede  le riunioni del Consiglio, ha la firma sociale; accetta i versamenti di qualunque natura che fossero fatti in favore della Confraternita; autorizza i mandati di pagamento.

 

Art. 56         Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi sia impedito o cessa dall’attività per qualsiasi motivo.

 

Art. 57         Il Cassiere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili; riscuote le quote di ammissione e le quote sociali ed ogni altro introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; dà esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Presidente e dal Vice Presidente con firma congiunta.

 

Art. 58         Il Cassiere ha anche il compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l’inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.

 

Art. 59         Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; invia le convocazioni delle riunioni con l’ordine del giorno; aggiorna l’albo dei Confratelli e l’inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità dell’Archivio.

 

Art. 60         L’Animatore liturgico guida le Sacre liturgie, disponendo i turni di servizio all’altare. Ha il compito di conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri e ne è responsabile. Vigila sulla pulizia e il decoro della Sede della Confraternita e della Chiesa a cui la Confraternita appartiene.

 

Art. 61         L’Animatore della carità sensibilizza i Confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima l’attuazione.

 

Art. 62         Il Maestro dei Novizi si occupa della preparazione dei Novizi, insegnando loro i principi su cui si fonda la vita della Confraternita, impartendo lezioni di catechismo [e di principi basilari di Diritto Canonico].

 

Art. 63         L’Addetto al cimitero attua le iniziative del Consiglio Direttivo disposte per l’inumazione dei Confratelli e la conservazione dei loro resti mortali; vigila sulla pulizia e il decoro della cappella cimiteriale e del terreno di inumazione, d’accordo con i familiari del defunto.

 

Art. 64         Il Collegio dei Sindaci revisori, obbligatorio per le Confraternite con più di 20 membri, è composto da tre Confratelli effettivi e un supplente eletti dall’assemblea dei soci indetta per l’approvazione del bilancio. Resta in carica un triennio. Verifica la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relaziona all’assemblea.

 

Art. 65         Le cariche non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito reso alla Comunità

 

Art. 66         L’Assemblea è l’organo sovrano della Confraternita.

Ne fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il 18 anno di età.

E’ convocata mediante avviso almeno 15 giorni prima della data fissata, da affiggere all’ingresso della Chiesa, o nella sede sociale della Confraternita, o in altro posto idoneo, o inviato a tutti i Confratelli aventi diritto. L’avviso contiene il giorno e l’ora in cui è tenuta e il relativo ordine del giorno.

E’ validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le sedute dell’Assemblea si svolgono nella propria sede. Il Presidente può  disporre che la riunione si svolga, per motivate esigenze, in altro luogo idoneo.

 

Art. 67         Le assemblee si dividono in ordinarie e straordinarie.

 

Art. 68         Le assemblee ordinarie si effettuano tutte le volte che sia necessario per l’adempimento delle funzioni proprie.

 

Art. 69         Le assemblee straordinarie sono indette per l’elezione del Consiglio Direttivo, per la presa d’atto dell’ammissione di Confratelli, Consorelle o Novizi, per l’approvazione del bilancio e per i provvedimenti di carattere urgente.

 

Art. 70         L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica entro la fine di marzo di ciascun anno solare; discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; decide su tutte le questioni che il Consiglio ritiene opportuno demandarle.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 71         L’Assemblea dei soci è anche convocata ogni qual volta un terzo dei Confratelli né faccia richiesta scritta, o quando il Padre spirituale o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Nessun Confratello può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Se un Confratello pronunzia parole sconvenienti il Presidente lo richiama formalmente. Può togliergli la parola e disporre l’iscrizione a verbale del richiamo.

Il Confratello richiamato può fornire spiegazioni all’Assemblea soltanto alla fine della seduta.

I Confratelli che intendono discutere argomenti non all’ordine del giorno devono informarne il Presidente prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea. Essi possono interloquire solamente al termine della discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, ma l’Assemblea non può deliberare su di essi.

I Confratelli non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiami al Regolamento.

Il Presidente richiama il Confratello che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Confratello, nuovamente invitato, persiste nel suo atteggiamento.

Gli interventi non possono essere rimandati per la continuazione da una riunione all’altra.

Il Confratello può chiedere al Presidente se un fatto o una informazione riguardante la Confraternita sia vera, sia esatta, e se il Consiglio Direttivo abbia già preso qualche risoluzione all’interrogazione.

Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente l’interrogante ha diritto di esporre, in sede di replica, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto. Se l’interrogazione sia stata sottoscritta da più Confratelli il diritto di svolgimento di replica compete al primo firmatario, salvo che tra di essi sia intervenuto un diverso accordo.


Titolo X

Elezione del Consiglio Direttivo

 

Art. 72         L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Presidente entro la quarta domenica di novembre. Se questi è inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice Presidente o da chi ne esercita le funzioni. In caso di mandato commissariale è convocata dal Commissario entro un triennio dalla data di nomina.

E’ presieduta dal Delegato dell’Ordinario Diocesano senza diritto di voto.

 

Art. 73         Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data di scadenza del proprio mandato, forma la lista di tutti gli eleggibili, da sottoporre all’assenso previo dell’Ordinario. L’elenco dei membri da eleggere deve essere corredato dalle attestazioni che i candidati hanno i requisiti previsti dall’art. 8 dello Statuto Unico per le Confraternite e, inoltre, che da almeno tre anni sono soci della Confraternita.

Non può essere candidato, se non con  l’interruzione di un triennio, chi è stato Consigliere per due trienni consecutivi, salvo il caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di Confratelli idonei e disponibili. L’impossibilità va preventivamente sottoposta al giudizio dell’Ordinario, che può dispensare secondo la sua prudenza.

 

Art. 74         La lista dei candidati è portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi che si ritiene più opportuno, contemporaneamente all’avviso di indizione dell’Assemblea.

 

Art. 75         Il Consiglio costituisce il seggio elettorale formato, oltre che dal Presidente, da due scrutatori assistiti dal Segretario.

 

Art. 76         Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti gli eleggibili, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente della Confraternita.

 

Art. 77         Il Presidente del seggio, al termine dell’Assemblea, dà inizio alle operazioni di voto, che si chiudono quando l’ultimo elettore presente ha imbussolato la sua scheda.

Gli elettori votano senza soluzione di continuità.

 

Art. 78         Deve essere, comunque, assicurata la segretezza del voto.

 

Art. 79         Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

Il Presidente e il vice Presidente devono avere almeno la licenza media, salvo dispensa dal possesso di tale titolo da parte dell’Ordinario.

 

Art. 80         A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine è redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini della sostituzione.

Risultano eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno raggiunto la metà dei voti dei presenti più uno. Se nessuno dei votati raggiunge tale maggioranza, si ricorre al ballottaggio fra i primi tre. Sarà eletto chi avrà ottenuto più voti tra i tre.

Gli altri membri da eleggere per il Consiglio entrano a far parte del medesimo a maggioranza relativa.

A parità di voti precede il socio più anziano per iscrizione alla Confraternita. In caso di uguale anzianità prevale la maggiore età.


Titolo XI

Amministrazione dei beni

 

Art. 81         Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili, mobili e mobili registrati, regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni di qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

 

Art. 82         La Confraternita trae i mezzi  per l’attuazione delle proprie finalità:

 

Art. 83         L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 84         L’Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza.

 

Art. 85         Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio dell’Assemblea e, se destinati ad incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano.

Gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’Amministrazione ordinaria sono fissati dall’Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

 

Art. 86         Il Consiglio Direttivo nell’amministrazione dei beni:

 

Art. 87         La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi.


Titolo  XII

Norme Generali

 

Art. 88         Spetta soltanto all’Ordinario diocesano sospendere dalle sue funzioni per gravi e giusti motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga  necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nomina il Commissario, che regge la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale non deve superare la durata di tre anni.

 

Art. 89         Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico.

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 11 Marzo 2001.  

Il Segretario

Liberato Trotta

Il Presidente

Liberato Ramarro

Il Padre Spirituale

Sac. Antonio Pisani