CONFRATERNITA DEI CINTURATI DI
SANTA MARIA DEL SOCCORSO
REGOLAMENTO
PREMESSA
Questo
documento scaturisce dalla esigenza di adeguare il preesistente regolamento
della Confraternita di Santa Maria del Soccorso al mutato contesto
storico-culturale in cui oggi opera la Confraternita stessa.
Esso
è sintesi di principi tratti esclusivamente dal vigente Codice di Diritto
Canonico e dallo Statuto Unico per le Confraternite ufficiale per
l’Archidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, sulla cui falsariga sono state
rielaborate le norme del vecchio regolamento.
Si compone di una enunciazione di “principi fondamentali” curata dal Padre Spirituale e di ottantanove articoli divisi in dodici Titoli.
PR
“La
carità non tiene conto del male ricevuto” (1
Cor. 13,5)
(Norma
delle Norme)
La mutua e continua carità è per le persone che fanno parte della Confraternita di S. Maria del Soccorso, la base della loro vita in ogni suo aspetto.
Fine generale:
E’ la perfezione della carità, da raggiungere vivendo la spiritualità evangelica e mariana, avendo la Confraternita di S. Maria del Soccorso un particolare legame con Maria SS.
Fine specifico:
La
Confraternita di S. Maria del Soccorso, nella fedeltà alla esperienza dello
Spirito che ne ha guidato la fondazione e lo sviluppo, cerca di meritare il dono
di Maria che è Soccorrere gli altri: “Eccomi sono la serva del Signore”.
(Lc. 1, 38)
Su questa base si impegna ad operare una profonda comunione fraterna e di testimonianza non solo tra i membri della Confraternita ma tra tutti i fedeli della Chiesa Cattolica in Campagna.
Mira anche attraverso il dialogo con le persone di buona volontà ad operare insieme a loro per finalità comuni.
Le persone che fanno parte della Confraternita di S. Maria del Soccorso intendono camminare sulla strada del Magistero della Chiesa; si applicano ad amare con tutto il cuore, la mente e le forze, Dio-Amore e il prossimo, attuando il Comandamento Nuovo di Gesù: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ha amato voi”. (Gv. 15, 12)
Titolo
I
promuovere la devozione e il culto di Santa Maria del Soccorso;
praticare la carità verso il prossimo ed in particolare verso ogni forma
di povertà;
coltivare tra i Confratelli, la vita cristiana;
partecipare alle esequie e offrire suffragi per i Confratelli defunti;
curare lo studio della dottrina cristiana, dei documenti del Magistero
attraverso la catechesi della Confraternita che deve essere almeno mensile;
favorire tutte le opere di bene della parrocchia e del paese;
celebrare, con particolare solennità, la festa del titolare del
sodalizio che ricorre il 21 novembre.
Art. 3 Può far parte della Confraternita il battezzato di esemplare vita cristiana e di provata onestà di età non inferiore a 18 anni.
Art. 4 Non può essere accettato chi:
non è cattolico praticante;
è caduto in censura o sia incorso nella scomunica e non ha curato di
farsi assolvere;
è iscritto ad associazioni o sette condannate dalla Chiesa;
è pubblico peccatore, concubinario, adultero, usuraio, ladro,
abortista;
ha impedito l’esercizio, se giusto, della giurisdizione dell’autorità
ecclesiastica;
ha percosso persona sacra;
conduce una vita difforme dalla morale cristiana.
Art. 5 La Confraternita, per antica tradizione, non può avere più di 60 iscritti regolari. I successivi iscritti sono considerati soprannumerari ed inseriti in un elenco a parte e sono ammessi secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente regolamento.
Art. 6 Chi aspira a far parte della Confraternita deve rivolgere domanda scritta al Presidente.
Art. 7 Il Presidente presenta la richiesta al Consiglio Direttivo, con la presenza del Padre spirituale, che decide a maggioranza sull’ammissione.
Nella prima seduta dell’Assemblea dei Confratelli il Presidente presenta il nominativo del nuovo aspirante Confratello e soltanto se emergono gravi motivi di non ammissione la domanda è ridiscussa dal Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio inappellabile.
Art. 8 L’accoglimento della domanda è comunicato dal Presidente all’interessato fissando la data dell’investitura che avverrà dopo un anno di formazione e di prova.
Per il non ammesso la comunicazione è inviata all’interessato con una motivazione specifica e caritatevole.
Art. 9 Il nuovo Confratello versa una quota di ammissione aggiornata dal Consiglio Direttivo ed è registrato nel libro dei Confratelli e nell’Albo esposto nella sede della Confraternita.
Tutti i Confratelli versano annualmente la quota sociale aggiornata dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio fissato dal Direttivo stesso.
Titolo
III
Art. 10 Nei giorni successivi alla conferma dell’Ordinario, il Presidente nuovo eletto riceve dal Padre Spirituale l’investitura, inserita nella Santa Messa alla quale intervengono tutti i Confratelli.
Durante la Messa, il neo eletto in divisa con la mano sopra il Vangelo dopo l’omelia, accompagnato dal Presidente uscente, pronuncia la seguente formula:
“Davanti alla effigie di Santa Maria del Soccorso e toccando il Santo Vangelo, mi impegno di osservare lo Statuto e il Regolamento della Confraternita, di curare gli interessi del Pio sodalizio e di esplicare i doveri della mia carica per il sommo onore di Santa Maria del Soccorso. Questo prometto chiedendo al Signore di aiutarmi con la Sua grazia e la Sua benedizione.”.
Gli altri membri del Consiglio giurano, uno alla volta, dopo il Presidente leggendo la stessa formula.
Successivamente il Presidente scambia con tutti i Confratelli il saluto e l’abbraccio fraterno.
Art. 11 Investitura dei nuovi Confratelli. I nuovi Confratelli indossano solo il camice bianco ed il cordone, entrano in Chiesa partendo dall’ingresso, in corteo, con i Confratelli anziani ed il celebrante. Si dispongono ai lati del presbiterio. Dopo la lettura del Vangelo e l’Omelia, il Presidente chiama uno per volta i nuovi Confratelli facendo loro pronunciare la formula dell’impegno toccando il Vangelo.
La formula è la seguente:
“Io (nome e cognome) per accrescere sempre più la devozione a Maria SS. della Consolazione, e per mettermi sotto la sua speciale protezione, come mia Protettrice, Avvocata e Madre, mi unisco a tutti i suoi figli Cinturati, aggregandomi a questo Pio Sodalizio della Cintura gloriosa e benedetta.
Da oggi innanzi risolvo fermamente di adoperarmi con tutte le mie forze a promuovere la sua gloria e propagare il suo culto, facendo aperta professione di essere tutto di Gesù e Maria con l’osservanza della legge santa di Dio e della Chiesa.
Nel tempo stesso intendo partecipare alle Sacre Indulgenze della Cintura di Maria e godere del bene spirituale, che si fa da tutti i Cinturati in soddisfazione dei miei peccati ed in suffragio delle Anime del Purgatorio.
Per fare una santa vita ed una santa morte mercé le incessanti consolazioni di Maria Vergine della Cintura, oggi e sempre ripeterò con la Chiesa:
Sancta Maria, Mater Consolationis, ora pro nobis.”
Ad ognuno il Presidente fa indossare la mozzetta e la medaglia, se si tratta di un Confratello, o lo scapolare, se si tratta di una Consorella, ed il celebrante dice: “Ricevi le insegne del Pio sodalizio di Santa Maria del Soccorso e sii fedele ai suoi regolamenti per il sommo onore di Dio”.
Il
Confratello risponde: “Amen”.
Una
volta indossata la mozzetta o lo scapolare il neo Confratello occupa il posto
tra gli altri Confratelli.
Titolo
IV
Funzionamento
della Confraternita
Art. 12 Il Confratello, dopo la sua definitiva ammissione, che avviene con l’investitura, acquista la voce attiva e gode di tutti i diritti a lui spettanti.
Art. 13 Gli iscritti sono tenuti all’osservanza dei doveri della vita cristiana testimoniandola.
Art. 14 Deve accostarsi con frequenza ai sacramenti della Confessione e Comunione, o almeno: per il precetto pasquale; in occasione della festa del Santo Titolare della Confraternita (vestito con la divisa della Confraternita) e durante l’investitura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione o dei nuovi Confratelli.
Art. 15 Deve prendere parte alle particolari celebrazioni liturgiche e alle processioni ordinarie e straordinarie indossando l’abito della Confraternita.
E’ tenuto a partecipare a tutte le funzioni ufficiali della Confraternita ed in particolare alla novena in onore di Santa Maria del Soccorso, nonché alle seguenti processioni: S. Antonio Abate; festa del Santo Patrono S. Antonino Abate (14 febbraio); Venerdì Santo; Corpus domini; S. Maria del Soccorso; SS. Nome di Dio; Santo patrono di altre Confraternite di Campagna.
In tali occasioni i Confratelli si radunano nei locali della sede della Confraternita almeno 30 minuti prima dell’orario di uscita della processione.
E’ tenuto inoltre a frequentare la catechesi specifica della Congrega che deve essere almeno mensile.
Art. 16 Il Confratello che per motivi di famiglia, di salute o di lavoro si trovi lontano dalla sede della Confraternita è dispensato dall’obbligo di partecipazione di cui al precedente articolo.
Art. 17 E’ espressamente proibito farsi sostituire da estranei o fare indossare l’abito e i simboli della Confraternita ai non soci.
Art. 18 Ha diritto di partecipare con voce attiva alle assemblee e di accedere alle cariche sociali.
Art. 19 In caso di morte di un Confratello la Confraternita partecipa in corteo, con gli abiti e le insegne tradizionali, al funerale disponendosi in fila davanti alla bara sulla quale è altresì apposto il simbolo della Confraternita. Entro un mese si celebra una Santa Messa di suffragio nella Chiesa di appartenenza della Confraternita.
In caso di morte di un Confratello o di un suo parente od affine entro il primo grado la Confraternita provvede alla affissione dei manifesti di partecipazione al lutto.
Art. 20 Il Padre spirituale, il Consiglio e tutti i Soci hanno cura speciale dei Confratelli gravemente infermi, o altrimenti bisognosi, assistendoli, confortandoli e preparandoli a ricevere i Sacramenti e, se è necessario, assistendoli anche economicamente.
Titolo
V
Art. 21 L’abito dei Confratelli è costituito da:
un camice bianco di tela;
un cappuccio di tela bianca con aperture circolari all'altezza dei lobi oculari;
un cingolo di seta nera;
una mozzetta di seta nera con ricami e bordi in oro;
una medaglia ovale in argento con ricami in rilievo ai bordi, e con rilievo centrale raffigurante S. Maria del Soccorso con in braccio Gesù Bambino ed ai piedi S. Agostino e S. Monica, con fiocchetto in oro e cordicella di seta rossa .
Per ragioni di immagine è opportuno indossare sia pantaloni che scarpe di colore scuro.
Art. 22 L’abito delle Consorelle è costituito da:
un velo di colore bianco quale copricapo, che deve essere uguale per tutte;
una camicetta di colore bianco (per il periodo estivo), una maglia a girocollo di colore bianco (per il periodo invernale);
una giacca di colore nero della lunghezza di ¾ (cioè lunga sino a coprire i fianchi) priva di ricami e simili decori;
una gonna di colore nero dalla lunghezza tale da coprire l'intero ginocchio, priva di ricami pieghe o altri decori;
calze tipo collant di colore grigio fumo;
calzature basse dal colore scuro, preferibilmente nero prive di applicazioni decorative (non è consentito l'uso di stivali o calzature simili).
uno scapolare di seta nera con bordi dorati e medaglia ovale in argento raffigurante S. Maria del soccorso con in braccio Gesù Bambino ed ai piedi S. Agostino e S. Monica.
Art. 23 Il Confratello riceve in uso la mozzetta, il cingolo e la medaglia, che comunque restano custoditi nella sede della Confraternita; è responsabile personalmente della cura degli stessi ed in caso di smarrimento o danno irreparabile è tenuto al rimborso del corrispondente valore reale.
Art. 23 bis La Consorella riceve in uso lo scapolare che comunque resta custodito nella sede della Confraternita; è responsabile personalmente della cura dello stesso ed in caso di smarrimento o danno irreparabile è tenuta al rimborso del corrispondente valore reale.
Art. 23 ter Onde garantire la uniformità dei veli delle Consorelle, la scelta degli stessi è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che provvede direttamente al loro acquisto ed alla redistribuzione alle Consorelle, che sono tenute al rimborso del corrispondente valore reale.
Non è consentito utilizzare veli diversi da quelli scelti a norma del precedente comma, a pena di esclusione dal corteo processionale.
Art. 24 Ciascun Confratello provvede all’acquisto, a proprie spese, della veste bianca e del relativo cappuccio, all’atto di ammissione nella Confraternita, e ne cura la manutenzione e la custodia.
Ciascuna Consorella provvede all’acquisto, a proprie spese, dei capi costituenti l’abito, all’atto di ammissione nella Confraternita e ne cura la manutenzione e la custodia.
I capi di abbigliamento suddetti, nessuno escluso, devono essere al momento dell'utilizzo in ottime condizioni evitando differenze evidenti di tonalità nei colori.
I requisiti previsti dai precedenti articoli sono tutti inderogabili; la loro mancanza è causa di esclusione dalla partecipazione alla funzione pubblica o privata per la quale è richiesto l'uso di abiti ed insegne tradizionali della Confraternita.
Art. 25 I membri della Confraternita indossano gli abiti e le insegne nei locali della sede, prima di uscire in processione, ed ivi sono obbligati a toglierseli al termine dell’utilizzo, salvo casi eccezionali previa esplicita autorizzazione da parte del Presidente.
Art. 26 L’ordine da seguire per la formazione del corteo processionale è determinato dall’età e dal grado.
Apre il corteo il Crocifisso il cui portatore viene affiancato da due Confratelli che si alternano nel portare la Croce, quindi seguono le Consorelle ed i Confratelli disposti in fila per due, dal più giovane al più anziano. Il corteo è chiuso dal Presidente che è affiancato dal Segretario e dal Cassiere, preceduti dagli altri membri del Consiglio Direttivo.
E’ vietato allontanarsi dal corteo senza autorizzazione del Presidente.
Durante tutto lo svolgimento della processione va tenuto un comportamento adeguato alla solennità dell’evento.
Art. 27 Qual’ora la processione si svolge in orario serale si utilizzano le candele, dotate di appositi bicchieri raccogli cera, le quali vengono portate rivolte verso l’esterno del corteo.
Art. 28 Ulteriori insegne della Confraternita sono: lo stendardo ed il gonfalone.
Lo stendardo è costituito da un drappo di seta azzurra di forma triangolare avente, all’estremità del lato di base, due fiocchi e con bordatura in frangia dorata, contenente al centro l’immagine di S. Maria del Soccorso circondata da stelle in filo d’oro su entrambi i lati; sostenuto da un’asta in legno recante alla estremità una corona sormontata da una croce.
Lo stendardo viene utilizzato in occasione della processione del Corpus Domini, della Madonna del Soccorso ed in casi straordinari.
Il gonfalone è costituito da un drappo di seta pentagonale con ricami in oro nella parte anteriore e indicazione della Confraternita nella parte posteriore, con bordatura in frangia dorata e fiocchi laterali.
Il gonfalone viene utilizzato applicato al Crocifisso, tranne che in occasione della processione del Venerdì Santo o in altre processioni di passione.
Titolo
VI
Sospensione ed
espulsione
Art.
29
Il Confratello inosservante dei propri doveri o che si sia allontanato
dalla Comunione della Chiesa o che sia
causa di disturbo o di intralcio nella vita della Confraternita o che si
sia reso moroso per un periodo consecutivo di due anni, o che non abbia
ottemperato alle eventuali spese straordinarie proposte dall’Assemblea,
incorre nella sospensione e se non sono eliminati i motivi entro un mese dalla
comunicazione scritta, il Consiglio ne delibera l’espulsione.
Art. 30 Il Confratello che non partecipa, senza giustificato motivo, alla vita della Confraternita non ottemperando pertanto a quanto disposto dagli artt. 14, 15 e 16 è ammonito per iscritto se le assenze ingiustificate sono più di tre - nel primo anno.
La causa dell’assenza deve essere comunicata al Presidente, prima dell’assemblea, della catechesi o di eventuali incontri ordinari o straordinari.
Art. 31 Nel secondo anno solare i Confratelli assenti per tre volte, anche con giustificato motivo, sono sospesi d’ufficio dal Pio sodalizio, salvo gravi motivi che il Consiglio Direttivo valuta di volta in volta.
Art. 32 Il socio impossibilitato a partecipare alla vita della Confraternita, a causa dell’età o di grave malattia, a richiesta, è iscritto nell’apposito elenco dei soci onorari e può prendere parte, anche in abito, alle varie funzioni religiose; non ha però voce attiva nelle assemblee.
Art. 33 Chi offenda gravemente la Confraternita, l’Ordinario, il Padre Spirituale, il Presidente o un Confratello per ragioni relative alla vita della Confraternita, e l’offesa è recata per mezzo della stampa, con scritti o con altro mezzo di pubblicità, è espulso dalla Confraternita se non chiede scusa, con mezzi analoghi, entro un mese, a far data dall’invito rivoltogli dal Presidente.
In ipotesi di offesa non grave si applica la sospensione da tre mesi ad un anno, secondo la prudente valutazione del Consiglio Direttivo, in ogni caso il sospeso è obbligato a chiedere scusa in forma scritta all’offeso.
Art. 34 La decisione di sospensione o di espulsione spetta al Consiglio Direttivo e deve essere comunicata entro 15 giorni alla Curia.
Resta salvo il diritto di ricorso all’Ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 35 L’espulso perde ogni diritto d’ordine spirituale e temporale ed ha l’obbligo di restituire qualsiasi cosa ricevuta in uso.
Titolo
VII
Confratelli di Devozione
Art.
36
La Confraternita, seguendo una antica tradizione, favorisce il nascere di
una gruppo di persone devote a Santa Maria del Soccorso, particolarmente
sensibili a collaborare per l’incremento della devozione e dell’amore per la
Madonna, la cui vita associativa è regolata da particolari norme contenute in
un apposito regolamento.
La
richiesta dell’ammissione è inoltrata al Presidente della Confraternita e per
la stessa trova applicazione quanto disposto dagli artt. 6 e ss. del presente
regolamento.
Titolo
VIII
Novizi
Art. 37 Sono ammessi quali Novizi le persone, di 16 anni compiuti, appartenenti a famiglie cristiane, di puri sentimenti cristiani e di buona condotta.
Art.
38
Alla domanda indirizzata al Presidente e controfirmata dal genitore o chi
per lui se minore di età, deve essere allegato il certificato di Battesimo
e Cresima, rilasciato dal proprio Parroco.
Art. 39 L’aspirante Novizio può essere iscritto ad Associazioni religiose e cattoliche, però è tenuto a partecipare alle funzioni e processioni proprie della Confraternita anche se in dette occasioni intervengono le Associazioni alle quali egli appartiene.
Art. 40 Il Novizio iscritto ha gli stessi benefici spirituali e materiali dei Confratelli in vita e in morte.
Non ha voce attiva o passiva nella Confraternita.
Art. 41 Al compimento del noviziato, il Novizio è iscritto nell’Albo dei Confratelli soprannumerari o effettivi, secondo i posti vacanti
Art. 42 I Novizi osservano vita Cristiana, si accostano almeno una volta l’anno alla S. Comunione, oltre le feste di precetto e quelle proprie della Confraternita.
Art. 43 I Novizi sono alle dirette dipendenze del maestro dei Novizi, all’uopo espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, che deve istruirli nella dottrina Cristiana.
Art. 44 All’atto dell’investitura debbono obbedienza al Presidente e debbono rivolgersi a lui per motivi personali o disciplinari.
Art. 45 Durante lo svolgimento delle funzioni, i Novizi indossano gli abiti propri della Confraternita.
Art. 46 I Novizi partecipano alle funzioni con solerzia e serietà, seguendo le Preghiere e gli Inni nell’ordine stabilito. Osservano buona condotta morale e familiare, gloriandosi sempre di essersi messi sotto la protezione di Santa Maria del Soccorso glorificandola sempre ed ovunque.
Titolo
IX
Organi Sociali
Art.
47
Sono organi della Confraternita:
Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea;
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Art.
48
Il Padre spirituale è di nomina vescovile. Rimane in carica finché
non è sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna il cammino e
l’orientamento spirituale della Comunità in stretta collaborazione alle
direttive col Parroco del territorio; interviene a qualsiasi livello nella vita
della Confraternita, nel rispetto delle specifiche competenze; fa parte del
Consiglio Direttivo con diritto di parere obbligatorio, ma non vincolante; ha la
responsabilità degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi dei
soci defunti; dispone per le celebrazioni liturgiche.
Art.
49
Qualora la Confraternita non ha un proprio Padre spirituale, svolge tale
ufficio, con tutti i diritti e doveri, il Parroco del luogo dove ha sede la
Confraternita.
Art.
50
Il Consiglio Direttivo, prima che inizi il suo mandato, presta
giuramento, davanti all’Ordinario o al suo Delegato, di svolgere onestamente e
fedelmente le funzioni amministrative, secondo il disposto del can. 1283 del
C.D.C.
Art.
51
Il Consiglio Direttivo è composto dal Padre spirituale, membro di
diritto e, normalmente, da cinque membri, eletti dall’Assemblea dei soci salvo
il caso di riduzione a tre, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20.
Dura
in carica un triennio.
Si
riunisce su invito del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o
quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Padre spirituale.
Per
la validità delle delibere è necessaria la
presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Nel
caso in cui nel corso del triennio venga a mancare un
membro del Direttivo, per la sua sostituzione subentra il primo dei non
eletti tenendo conto dell’ordine della graduatoria delle elezioni. Non è
consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.
Art.
52
Il Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente o dal Padre
spirituale, dopo la legittima e valida votazione degli eletti, nomina tra i suoi
membri il Cassiere ed il Segretario.
Art.
53
Il Consiglio può cooptare nel Consiglio stesso, con voto consultivo,
altri Confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: l’animatore
liturgico, l’animatore della carità, il maestro dei Novizi, l’addetto al
cimitero, quando la Confraternita ha una cappella cimiteriale propria o terreno
comunale.
Decadono
insieme con il Consiglio.
Art.
54
Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria
amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della
Confraternita.
L’amministrazione straordinaria è regolata dall’art. 85 del presente Regolamento.
Redige
annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite
ordinarie e straordinarie da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci
revisori e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e da presentare
all’Ufficio Amministrativo della Curia.
Il
tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287 del C. D. C., che prevedono:
di redigere accuratamente un dettagliato inventario dei beni mobili, sia preziosi, sia comunque riguardanti i beni culturali, con la loro descrizione e la loro stima e di depositare nell’archivio della Curia una copia dell’inventario suddetto e gli Atti originali (documenti o atti notarili) relativi ai beni di cui sopra (can. 1283, 2° e 1284, 9° del C.D.C.);
di impiegare per le finalità della Pia Associazione il denaro eccedente le spese e di collocarlo utilmente (can. 1284, 6°);
di osservare la normativa prevista dalla legge canonica e civile e dalle delibere della C.E.I. e del Vescovo per l’acquisto dei beni, la loro alienazione e per qualsiasi contratto riguardante i beni suddetti.
Art. 55 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confraternita; presiede le riunioni del Consiglio, ha la firma sociale; accetta i versamenti di qualunque natura che fossero fatti in favore della Confraternita; autorizza i mandati di pagamento.
Art. 56 Il Vice Presidente esercita le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi sia impedito o cessa dall’attività per qualsiasi motivo.
Art. 57 Il Cassiere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili; riscuote le quote di ammissione e le quote sociali ed ogni altro introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; dà esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Presidente e dal Vice Presidente con firma congiunta.
Art. 58 Il Cassiere ha anche il compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l’inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.
Art. 59 Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; invia le convocazioni delle riunioni con l’ordine del giorno; aggiorna l’albo dei Confratelli e l’inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità dell’Archivio.
Art. 60 L’Animatore liturgico guida le Sacre liturgie, disponendo i turni di servizio all’altare. Ha il compito di conservare e tutelare gli arredi e paramenti sacri e ne è responsabile. Vigila sulla pulizia e il decoro della Sede della Confraternita e della Chiesa a cui la Confraternita appartiene.
Art. 61 L’Animatore della carità sensibilizza i Confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima l’attuazione.
Art. 62
Il Maestro dei Novizi si occupa della preparazione dei Novizi,
insegnando loro i principi su cui si fonda la vita della Confraternita,
impartendo lezioni di catechismo [e di principi basilari di Diritto Canonico].
Art. 63 L’Addetto al cimitero attua le iniziative del Consiglio Direttivo disposte per l’inumazione dei Confratelli e la conservazione dei loro resti mortali; vigila sulla pulizia e il decoro della cappella cimiteriale e del terreno di inumazione, d’accordo con i familiari del defunto.
Art. 64 Il Collegio dei Sindaci revisori, obbligatorio per le Confraternite con più di 20 membri, è composto da tre Confratelli effettivi e un supplente eletti dall’assemblea dei soci indetta per l’approvazione del bilancio. Resta in carica un triennio. Verifica la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relaziona all’assemblea.
Art. 65 Le cariche non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito reso alla Comunità
Art. 66 L’Assemblea è l’organo sovrano della Confraternita.
Ne fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il 18 anno di età.
E’ convocata mediante avviso almeno 15 giorni prima della data fissata, da affiggere all’ingresso della Chiesa, o nella sede sociale della Confraternita, o in altro posto idoneo, o inviato a tutti i Confratelli aventi diritto. L’avviso contiene il giorno e l’ora in cui è tenuta e il relativo ordine del giorno.
E’ validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le sedute dell’Assemblea si svolgono nella propria sede. Il Presidente può disporre che la riunione si svolga, per motivate esigenze, in altro luogo idoneo.
Art. 67 Le assemblee si dividono in ordinarie e straordinarie.
Art. 68 Le assemblee ordinarie si effettuano tutte le volte che sia necessario per l’adempimento delle funzioni proprie.
Art. 69 Le assemblee straordinarie sono indette per l’elezione del Consiglio Direttivo, per la presa d’atto dell’ammissione di Confratelli, Consorelle o Novizi, per l’approvazione del bilancio e per i provvedimenti di carattere urgente.
Art. 70 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica entro la fine di marzo di ciascun anno solare; discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; decide su tutte le questioni che il Consiglio ritiene opportuno demandarle.
Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 71 L’Assemblea dei soci è anche convocata ogni qual volta un terzo dei Confratelli né faccia richiesta scritta, o quando il Padre spirituale o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Nessun Confratello può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
Se un Confratello pronunzia parole sconvenienti il Presidente lo richiama formalmente. Può togliergli la parola e disporre l’iscrizione a verbale del richiamo.
Il Confratello richiamato può fornire spiegazioni all’Assemblea soltanto alla fine della seduta.
I Confratelli che intendono discutere argomenti non all’ordine del giorno devono informarne il Presidente prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea. Essi possono interloquire solamente al termine della discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, ma l’Assemblea non può deliberare su di essi.
I Confratelli non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiami al Regolamento.
Il Presidente richiama il Confratello che si discosta dall’argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Confratello, nuovamente invitato, persiste nel suo atteggiamento.
Gli interventi non possono essere rimandati per la continuazione da una riunione all’altra.
Il Confratello può chiedere al Presidente se un fatto o una informazione riguardante la Confraternita sia vera, sia esatta, e se il Consiglio Direttivo abbia già preso qualche risoluzione all’interrogazione.
Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente l’interrogante ha diritto di esporre, in sede di replica, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto. Se l’interrogazione sia stata sottoscritta da più Confratelli il diritto di svolgimento di replica compete al primo firmatario, salvo che tra di essi sia intervenuto un diverso accordo.
Art.
72
L’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, alla scadenza del
suo mandato, è convocata dal Presidente entro la quarta domenica di novembre.
Se questi è inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice
Presidente o da chi ne esercita le funzioni. In caso di mandato commissariale è
convocata dal Commissario entro un triennio dalla data di nomina.
E’
presieduta dal Delegato dell’Ordinario Diocesano senza diritto di voto.
Art.
73
Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data di scadenza del proprio
mandato, forma la lista di tutti gli eleggibili, da sottoporre all’assenso
previo dell’Ordinario. L’elenco dei membri da eleggere deve essere corredato
dalle attestazioni che i candidati hanno i requisiti previsti dall’art. 8
dello Statuto Unico per le Confraternite e, inoltre, che da almeno tre anni sono
soci della Confraternita.
Non
può essere candidato, se non con l’interruzione
di un triennio, chi è stato Consigliere per due trienni consecutivi, salvo il
caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di Confratelli idonei e
disponibili. L’impossibilità va preventivamente sottoposta al giudizio
dell’Ordinario, che può dispensare secondo la sua prudenza.
Art.
74
La lista dei candidati è portata a conoscenza dei soci mediante
affissione o con i mezzi che si ritiene più opportuno, contemporaneamente
all’avviso di indizione dell’Assemblea.
Art.
75
Il Consiglio costituisce il seggio elettorale formato, oltre che dal
Presidente, da due scrutatori assistiti dal Segretario.
Art.
76
Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti gli eleggibili, ai
fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente della
Confraternita.
Art.
77
Il Presidente del seggio, al termine dell’Assemblea, dà inizio alle
operazioni di voto, che si chiudono quando l’ultimo elettore presente ha
imbussolato la sua scheda.
Gli
elettori votano senza soluzione di continuità.
Art.
78
Deve essere, comunque, assicurata la segretezza del voto.
Art.
79
Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i membri del
Consiglio Direttivo da eleggere.
Il
Presidente e il vice Presidente devono avere almeno la licenza media, salvo
dispensa dal possesso di tale titolo da parte dell’Ordinario.
Art.
80
A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo
scrutinio dei voti. Alla fine è redatto regolare verbale, includendo anche la
graduatoria dei non eletti ai fini della sostituzione.
Risultano
eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che hanno raggiunto la metà dei
voti dei presenti più uno. Se nessuno dei votati raggiunge tale maggioranza, si
ricorre al ballottaggio fra i primi tre. Sarà eletto chi avrà ottenuto più
voti tra i tre.
Gli
altri membri da eleggere per il Consiglio entrano a far parte del medesimo a
maggioranza relativa.
A
parità di voti precede il socio più anziano per iscrizione alla Confraternita.
In caso di uguale anzianità prevale la maggiore età.
Titolo
XI
Amministrazione
dei beni
Art.
81
Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili, mobili
e mobili registrati, regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni di
qualsiasi natura che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o
gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di
riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Art. 82 La Confraternita trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità:
dalle rendite del proprio patrimonio;
dalle quote di iscrizione iniziali e associative annuali;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 83 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 84 L’Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza.
Art. 85 Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio dell’Assemblea e, se destinati ad incidere in modo notevole sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano.
Gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’Amministrazione ordinaria sono fissati dall’Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Art. 86 Il Consiglio Direttivo nell’amministrazione dei beni:
osserva le disposizioni canoniche e civili;
tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
redige lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione da presentare all’Ufficio Amministrativo diocesano entro il 31 Marzo per l’approvazione.
Art. 87 La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi.
Titolo
XII
Norme Generali
Art. 88 Spetta soltanto all’Ordinario diocesano sospendere dalle sue funzioni per gravi e giusti motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nomina il Commissario, che regge la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale non deve superare la durata di tre anni.
Art. 89 Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico.
Letto,
approvato e sottoscritto nella seduta del 11 Marzo 2001.
|
Il Segretario Liberato Trotta |
Il Presidente Liberato Ramarro |
|
|
Il Padre Spirituale Sac. Antonio Pisani |